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Messaggio Da Ospite Dom Giu 19, 2011 8:22 pm

Riporto questa interessante novità che mi è stata notificata dal sito marineria.it :

"Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente "Prime disposizioni urgenti per l’economia"

L’art. 3 prevede che qualunque privato cittadino, munito della sola patenta nautica, può noleggiare la propria imbarcazione “in deroga alle disposizioni del regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121...
. Il privato potrà trasportare tutte le presone previste dalla licenza di navigazione…

Ulteriori informazioni alla pagina:
http://www.marineria.it/CCNL/2011_06_16.asp

Articolo 3
« 7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismonautico, nonché di favorire l’emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell’imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell’imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121. Qualora nello svolgimento dell’attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell’imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le norme di cui all’articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III, capo II, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, l’effettuazione del noleggio èsubordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’INPS o all’INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005; la mancata comunicazione all’INPS o all’INAIL comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 7-bis.

7-quater. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 7-bis sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenuti relativi all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche.
L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni del presente comma.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime."

Interessante, vero?

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Messaggio Da Lo Zingaro Mar Giu 21, 2011 11:13 am

questa parte del testo è stata abrogata
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Messaggio Da Ospite Mar Giu 21, 2011 11:52 am

Puoi essere un pò più esplicativo?
Sai come stanno le cose ora?

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Messaggio Da Lo Zingaro Mar Giu 21, 2011 2:51 pm

CptBlood ha scritto:Puoi essere un pò più esplicativo?
Sai come stanno le cose ora?
il sindacato dei marittimi e l'ucina hanno fatto pressioni affinchè tale decreto venisse abrogato e così è stato , quindi non è più valido.....
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